Statuto

È costituita una Associazione Culturale denominata “New Cine Club” (d’ora in avanti, per brevità, “l’Associazione”).

L’Associazione, nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, potrà utilizzare la locuzione “circolo privato”, ovvero “club privè”, oppure semplicemente “privè”, nonché “Cine Club".


Articolo 2 – Sede legale
L’Associazione potrà istituire, mediante delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, da destinare allo svolgimento delle attività sociali.

La variazione della sede legale e l’istituzione di sedi secondarie non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e potrà essere effettuata senza formalità..

Articolo 3 – Sedi operative
L’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, potrà provvedere alla costituzione di sedi operative destinate allo svolgimento delle attività sociali. Tali sedi potranno essere identificate con denominazioni convenzionali e saranno tenute a conformarsi agli standard disciplinari ed organizzativi dell’Associazione, in modo tale da consentirne l'immediata riconoscibilità da parte della platea dei soci.

Presso ciascuna Sede, all’atto della sua costituzione, è nominato, a cura del Consiglio Direttivo, un Responsabile, che potrà avere forma monocratica o collegiale.

Il numero di Sedi è illimitato.

Articolo 4 - Scopo dell’associazione
L’Associazione è autonoma e non persegue fini di lucro.

L’Associazione è diretta alla promozione della più ampia libertà di espressione della sfera emotiva degli individui, da esercitarsi nel rispetto dei fondamentali ed inviolabili diritti della persona. Lo scopo dell’Associazione è quello di contribuire al superamento di situazioni di potenziale limitazione sociale, dovute al generale sentimento di rifiuto ed esclusione di quelle persone che, per intima inclinazione, scelgono la pratica di esperienze emotive e di intimità non convenzionali.
L’Associazione vuole essere un concreto punto di riferimento e di incontro per coloro che hanno desiderio di conoscere se stessi e gli altri nelle manifestazioni più intime della persona, al di fuori di ogni forma di pregiudizio sociale.

L’Associazione promuove una concezione libertaria ed edonistica del vissuto sessuale delle persone, inteso come esperienza di piacere e condivisione tra soggetti, singoli o coppie, di maggiore età e consenzienti.

Al fine di realizzare le proprie finalità sociali l’Associazione potrà gestire spazi riservati ai propri associati ed, inoltre, curare ogni iniziativa diretta a sostenere il

perseguimento del proprio scopo istituzionale.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l’Associazione potrà::

a) organizzare spettacoli e trattenimenti musicali e danzanti per i propri associati, che abbiano carattere accessorio e non prevalente rispetto all’attività istituzionale dell’Associazione;

b) promuovere dibattiti e convegni su temi convergenti con l’interesse istituzionale dell’Associazione;

c) realizzare servizi di assistenza e supporto psicologico a favore dei soci;

d) creare spazi, anche virtuali, mediante l’uso di internet o altre tecnologie, per l’incontro, l’intrattenimento e il confronto tra i propri soci;

e) esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività dirette al finanziamento dell’associazione, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

f) gestire un locale bar- ristorante riservato ai soci dove agli stessi sia consentito riunirsi per conversare, per svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione.

g)Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà aderire ad Associazioni o Enti nazionali il cui ordinamento non sia in contrasto con le disposizioni del presente statuto.


Articolo 5 - Sezioni
L’Associazione potrà suddividere lo svolgimento delle proprie attività all’interno di sezioni dedicate al perseguimento di una o più delle sue finalità istituzionali.

L’istituzione delle sezioni dell’Ente è deliberata dal Consiglio Direttivo, che provvede a nominare per ciascuna di esse una o più responsabili.


Articolo 6 -

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

SOCI

Articolo 7 – Categorie di soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, purché maggiorenni (“soci individuali”), ovvero le persone giuridiche costituite in forma associativa (“soci collettivi”).

I Soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari. I soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. Sono soci ordinari

coloro che in tali rispettive qualità saranno ammessi successivamente.


Articolo 8
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci - persone fisiche.

Le persone fisiche, se maggiorenni, possono assumere la qualità di socio, a condizione che si impegnino a: g) condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

accettare lo Statuto, il Codice Etico e i Regolamenti dell’Ente;

versare la quota associativa, nonché i contributi e le quote supplementari determinati dal Consiglio Direttivo in funzione delle esigenze di sostentamento dell’Associazione.

Per ottenere la qualifica di socio, è necessario farne domanda all’Associazione, in cui indicare:

le proprie complete generalità;

l’esistenza di eventuali precedenti penali per reati la cui commissione è da ritenersi incompatibile con la partecipazione all’Associazione; dando, altresì, atto di aver preso visione del presente statuto, del Codice Etico dell’Associazione e di eventuali Regolamenti interni, nonché di impegnarsi a farne scrupolosa osservanza. Salva espressa indicazione contraria, la domanda sottoscritta dal socio vale come elezione di domicilio presso l’Associazione ai fini di tutte le

comunicazioni sociali e/o istituzionali, comprese quelle provenienti dalle Pubbliche Autorità.

Il potere di accettazione delle istanze di iscrizione è demandato al Consiglio Direttivo, che lo esercita, anche in forma monocratica, nella persona di uno o più soci a ciò espressamente delegati, decidendo, senza ritardo, in presenza dei requisiti di ammissione, della accettazione dei soci nell’Associazione.

In ogni caso, non possono essere concesse iscrizioni temporanee. L’importo della quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo, che delibera, altresì, sulla opportunità di richiedere ai soci, ed in che misura, eventuali contributi economici da destinare al sostegno dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione viene formalizzata con l’accettazione della domanda di ammissione.

Ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. f) T.U.I.R., la quota di associazione ovvero ogni eventuale contributo associativo sono intrasmissibili e insuscettibili di rivalutazione, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, ovvero per esclusione, decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in grave contrasto con le regole dell’associazione previste dallo Statuto, dal Codice Etico o dal

Regolamento interno.

Il socio può presentare le sue dimissioni o recedere dall’associazione in ogni momento con lettera raccomandata indirizzata all’Associazione.


Articolo 9
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci -persone giuridiche.

Le persone giuridiche possono far parte dell’Associazione, a condizione che si tratti di enti di diritto privato, con o senza personalità giuridica, costituiti nella forma di associazione.

Gli enti che intendono acquisire la qualità di socio dell’Associazione non debbono avere scopo di lucro e sono tenuti a conformarsi ai principi e alle norme previsti nel presente Statuto, con particolare riferimento alla necessaria adozione di standard disciplinari ed organizzativi in linea con quelli dell’Associazione.

Una persona giuridica può aderire, in qualità di socio, all’Associazione se ne faccia esplicita richiesta, mediante istanza presentata dal suo Presidente, che, a pena di inammissibilità, contenga:

la delibera del Consiglio Direttivo dell’ente che autorizzi il Presidente a sottoscrivere la domanda di affiliazione all’Associazione;

una copia dello statuto vigente;

l’impegno a conformarsi ai principi e alle regole dell’Associazione, secondo le previsioni contenute nel presente Statuto, nonché alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo di quest’ultima in tema di requisiti organizzativi e tecnici dell’Ente;

- la designazione di un soggetto con funzioni di referente dell’Associazione, che abbia il compito di garantire, nell’attuazione dei processi decisionali dell’ente affiliato, la conformità della struttura organizzativa ai principi e alle regole dell’Associazione, nonché alle sue delibere ed ai suoi regolamenti;

- l’affiliazione al medesimo Ente Nazionale di Promozione Sociale allo scopo di garantire ai propri soci e a quelli dell’Associazione la libera frequentazione delle

strutture in cui si svolgono le attività sociali.

4. Sulla richiesta di adesione decide il Consiglio Direttivo in composizione collegiale.

5. Gli enti affiliati cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- per recesso deciso dal proprio Consiglio Direttivo;

- nel caso di scioglimento volontario deliberato dall’Assemblea sociale;

- per revoca dell’affiliazione, irrogata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione - - nei casi di sopravvenuta incompatibilità dei propri atti allo Statuto dell’Associazione ovvero nell’ipotesi di accertate e gravi negligenze degli Organi statutari dell’ente nell’attuazione dei processi decisionali necessari ad assicurare la conformità della propria struttura organizzativa ai principi e alle regole dell’Associazione, nonché alle sue delibere ed ai suoi regolamenti.

In caso di cessazione di appartenenza alla Associazione, gli enti affiliati devono comunque provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla Associazione medesima.

La cessazione di appartenenza alla Associazione comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e il divieto di utilizzarne il nome, il logo e la documentazione fornita.


Articolo 10 - Diritti e doveri dei soci
Come previsto dall’art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L’adesione all’Associazione, ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., comporta per l’associato il diritto di partecipare all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tale diritto è esercitato sulla base del principio del voto singolo, che si applica, in forma paritaria. sia ai soci individuali che a quelli collettivi.

A tutti i soci compete l’elettorato attivo e passivo ed è espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. Nel caso di soci collettivi, tali diritti sono esercitati e spettano al Presidente dell’ente associato.

La partecipazione all’Associazione avviene a tempo indeterminato e, ex art. 148, comma 8, lett. c) T.U.I.R., è espressamente esclusa la temporaneità della iscrizione associativa.

I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione e di usufruire delle strutture sociali.

Il socio, ai fini dell’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dal presente statuto, è tenuto a:

corrispondere la quota di iscrizione annuale;

corrispondere i contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo, per la remunerazione di costi specifici affrontati dall’Associazione;

all’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti interno, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

La partecipazione alla vita associativa, compresa l’attività nelle cariche istituzionali, è a titolo volontario, salvo il diritto al rimborso delle spese, purché autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei soci.

b) Il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo.

d) Il Responsabile di Sezione.

e) Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

f) L’Organismo di Controllo Interno.

ASSEMBLEA

Articolo 12 - Composizione
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione (art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R.) e può essere ordinaria e straordinaria.

All’assemblea hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Articolo 13 - Competenza

L’Assemblea ordinaria delibera:

sull’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’Associazione;

sulla nomina degli organi direttivi dell’Associazione, fatta eccezione per l’Organismo di Controllo Interno e il Responsabile di Sezione;

sugli indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera:

sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;

sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.


Articolo 14 – Convocazione
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.


Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni
Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 Codice Civile.

L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti.


Articolo 16 - Svolgimento e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina, all’inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all’Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17 – Forme di pubblicità degli avvisi di convocazione dell’Assemblea e delle sue deliberazioni (art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R.)
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea sono pubblicati, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell’Associazione o mediante altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno; nell’avviso di convocazione, che, per essere valido, deve essere sottoscritto a cura del Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, verranno indicati il luogo, la data e l’ora in cui si terrà l’assemblea stessa nonché l’ordine del giorno. Le stesse forme di pubblicità sono da osservare per dare conoscenza, senza ritardo rispetto al momento dell’adozione, delle deliberazioni dell’Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 – Nomina e composizione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio si intende confermato per un ulteriore triennio, nel caso in cui l'Assemblea non provveda, entro sei mesi dal termine di decadenza, ad una nuova elezione e comunque rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente, nonché, potendolo scegliere anche tra i soci, un Tesoriere. Il Consiglio può delegare specifiche attribuzioni o il compimento di atti particolari, singolarmente determinati, ad uno o più Consiglieri o soci dell’Associazione ovvero ad uno o più organi direttivi di eventuali enti nazionali cui l’Associazione abbia inteso affiliarsi.


Articolo 19 - Competenza
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

decide sugli investimenti patrimoniali;

stabilisce l’importo delle quote annue di associazione e determina eventuali contributi dei soci per il sostegno alle attività sociali e il funzionamento dell’Associazione;

adotta provvedimenti nei confronti dei soci in materia disciplinare;

decide sulle attività e sulle iniziative dell’associazione;

approva gli eventuali progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci, corredandoli di idonee

relazioni;

stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

nomina e revoca Responsabili di Sede, collaboratori, consulenti, dipendenti ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

conferisce e revoca procure, mandati ed incarichi che implicano la rappresentanza dell’Associazione;

predispone e modifica il Codice Etico e i regolamenti interni per il funzionamento della Associazione, la cui approvazione è rimessa all’Assemblea e la cui

osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

procede alla nomina del Segretario, del Tesoriere, dell’Organismo di Controllo Interno e del Responsabile di Sezione;

delibera sull’adesione dell’Associazioni ad altre Associazioni ovvero ad Enti Nazionali di Assistenza o di Promozione Sociale.


Articolo 20 - Convocazione e deliberazioni
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio direttivo è ammessa la presenza dell’Organismo di Controllo Interno, qualora esistente, nonché quella dei Responsabili di Sede.


Articolo 21 - Il Presidente
Al Presidente dell’Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del

Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura la esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.


Articolo 22- Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Il Segretario
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Segretario è scelto tra i soci dell’Associazione e cura la compilazione dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può chiamare a svolgere la funzione di Segretario chi eserciti funzioni direttive di Enti Nazionali cui l’Associazione risulti eventualmente

affiliata.


Articolo 24 - Il Tesoriere
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l’ausilio di consulenti ovvero di altri soci dell’Associazione, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.


Collegio dei probiviri (Facoltativo)

Art. 25 - Nomina – composizione - competenza
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea degli Associati anche fra i non Associati e si rinnova in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo. I membri possono essere rieletti solo una volta. In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno dei Probiviri i probiviri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione. Spetta al Collegio dei Probiviri dirimere, con verbale scritto, le controversie che insorgono fra gli appartenenti all’Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

Organismo di Controllo Interno (O.C.I.)

Articolo 26 – Nomina – Composizione - Competenza
L’Organismo di Controllo Interno è nominato dal Consiglio Direttivo, con mandato di durata annuale, rinnovabile senza limiti di tempo.

Esso ha struttura monocratica e possono farne parte anche soggetti esterni all’Associazione. L’O.C.I. cura ogni attività di verifica e controllo necessaria a garantire l’osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti Interni. Per l’esecuzione dei suoi compiti, ha facoltà di accedere ad ogni informazione o documento dell’Associazione senza necessità di autorizzazione. L’O.C.I. può, altresì, accedere liberamente ai locali dell’associazione per verificare l’osservanza della normativa interna. L’O.C.I. riferisce, con cadenza annuale, al Consiglio Direttivo sull’esito dei controlli effettuati e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio ai rischi di violazione della normativa interna.


Art. 27 – Il Responsabile di Sede
Il Consiglio Direttivo nomina per ciascuna sede un Responsabile, cui demandare funzioni gestorie e di coordinamento con l’Associazione.

Il Responsabile cura l’ordinaria amministrazione della sede, non assume poteri di rappresentanza dell’Associazione ed è tenuto a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, oltre che a vigilare sull’osservanza delle regole e dei principi dell’Associazione. Il Responsabile partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non ha diritto di voto, pur potendo chiedere che ricevano verbalizzazione eventuali pareri ed opinioni da lui espresse. La carica di Responsabile ha durata annuale e può essere tacitamente rinnovata per la stessa durata, salvo espressa revoca da parte del Consiglio Direttivo, da comunicarsi, mediante raccomandata, con un preavviso non inferiore a giorni 30. Il Consiglio Direttivo è competente a determinare l’eventuale remunerazione del Responsabile e a decretarne, anche senza preavviso, la cessazione dall’incarico per accertate e gravi violazioni delle norme statutarie e disciplinari dell’Associazione. Le presenti disposizioni si applicano anche al soggetto che svolga funzioni di referente all’interno degli enti associati, purché non contrastanti con le loro disposizioni statutarie


Patrimonio e rendiconto economico

Articolo 28 - Patrimonio dell’Associazione

Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;

b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote associative dei singoli aderenti, finalizzate al sostentamento ordinario dell’Ente e a consentirne la realizzazione delle finalità istituzionali; b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;

c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità

sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore;

g) da ogni altra quota e/o contributo supplementare richiesto ai soci a titolo di corrispettivo per la fruizione di specifiche attività sociali che, su delibera del

Consiglio Direttivo, in ragione dei maggiori costi sopportati dall’Ente, ne richiedano espressamente il versamento.


Rendiconto economico

Articolo 29 – Modalità di approvazione e di pubblicità
In base a quanto previsto dall’art. 148, comma 8, lett. d) T.U.I.R., il rendiconto economico e finanziario, da redigere annualmente ad opera del Consiglio Direttivo, comprende l’esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere obbligatoriamente presentato all’Assemblea per l’approvazione entro l’anno successivo.

Il rendiconto dovrà dare adeguata informazione circa la situazione economica e finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. e) T.U.I.R., il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e reso disponibile, nei successivi 15 (quindici) giorni, a favore di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura.


Articolo 30 - Avanzi di gestione
Ai sensi dell’art. 148, comma 8, lett. a), T.U.I.R., all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.

L’Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Articolo 31 - Scioglimento
Come previsto dall’art. 148, comma 8, lett. b) T.U.I.R., in caso di scioglimento, per qualunque causa, i beni di proprietà dell’Associazione dovranno essere devoluti, al netto del residuo degli ammortamenti, per iniziative assistenziali o culturali ovvero destinati ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa statuizioni imposte dalla legge.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.



Articolo 32 - Collegio Arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed ex equo” senza

formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Le spese di procedura saranno a carico del ricorrente e da lui anticipate.


Articolo 33 – Trattamento dei dati personali dei soci
La registrazione dei dati dei soci avviene con modalità tali da garantirne la più ampia riservatezza.

I dati anagrafici dei soci, da ritenersi dati sensibili per la loro attinenza ad inclinazioni intime e personali, vengono conservati in un apposito elenco ed in esso vengono inseriti esclusivamente da coloro che a tale compito siano specificamente incaricati dal Consiglio Direttivo.

I dati personali dei soci non possono essere comunicati a terzi, se non su espresso consenso dell’interessato o in base a provvedimento motivato dell’Autorità Giudiziaria. Il Consiglio Direttivo cura, nella persona del suo Presidente, il trattamento dei dati dei soci.


Articolo 34 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in quelle di Legislazione Speciale.